Capo I
Costituzione e scopo
Articolo 1
È costituita una associazione denominata:
ASSOCIAZIONE BANCHE PRIVATE ITALIANE, in forma abbreviata Pri.Banks, che deriva dall’ “ASSOCIAZIONE FRA LE AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO”, costituita il 25 maggio 1954, la cui denominazione fu variata in “ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO” l’8 novembre 1957 e in “ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE PRIVATE” il 15 giugno 1994.
Essa ha sede in Milano e potrà istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia sia all’estero.
Articolo 2
L’Associazione – esclusa ogni finalità di lucro – ha lo scopo di valorizzare il ruolo degli Associati, di tutelarne gli interessi comuni, di favorirne lo sviluppo e il coordinamento anche attraverso la promozione di iniziative consortili.
Articolo 3
Per la realizzazione dello scopo sociale l’Associazione:
A. promuove lo studio di problemi d’ordine tecnico, economico, finanziario, sociale, organizzativo, giuridico e fiscale relativi all’attività degli Associati;
B. collabora e intrattiene rapporti con amministrazioni e istituzioni pubbliche, con enti, organismi, associazioni di categoria e altre associazioni per studi, iniziative e risoluzione di questioni di interesse generale per gli Associati;
C. svolge azione atta a promuovere tra gli Associati gli incontri necessari per la reciproca informazione e la determinazione di orientamenti comuni specialmente ai fini dell’espressione unitaria di questi ultimi nel quadro della collaborazione nell’ambito dell’Associazione Bancaria Italiana;
D. pubblica e diffonde notiziari, pubblicazioni periodiche e studi aventi per oggetto la trattazione di argomenti interessanti l’attività bancaria e i problemi ad essa inerenti;
E. promuove la formazione culturale e professionale in campo bancario e creditizio mediante la realizzazione di seminari, convegni e altre idonee iniziative;
F. svolge, in generale, tutte quelle attività che si reputano utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Per il perseguimento dello scopo sociale l’Associazione può inoltre acquistare a titolo oneroso o usucapire diritti e beni, sia mobili che immobili; può promuovere la costituzione di società di capitali o parteciparvi.
Articolo 4
L’Associazione aderisce all’Associazione Bancaria Italiana, in quanto tale adesione sia ammessa dalle sue norme statutarie e in ogni caso agisce in stretta collaborazione e coordinamento con essa.
L’Associazione può altresì aderire ad altri enti, associazioni e organizzazioni anche internazionali aventi scopi analoghi o complementari ai
propri.
CAPO II
Associati
Articolo 5
Possono aderire all’Associazione:
A. le banche private, intendendosi per tali le banche aventi forma di società per azioni per le quali la legge e/o lo Statuto non impongano che il controllo – ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile – debba essere detenuto da soggetti pubblici o controllati da enti pubblici;
B. le stabili organizzazioni delle banche estere nel territorio della Repubblica Italiana;
C. altri istituti, società, enti e organismi anche associativi espressi dalle anzidette banche.
D. associazioni fra operatori del credito e della finanza aperte all’adesione delle anzidette banche e/o di loro dipendenti.
Articolo 6
La domanda di adesione deve contenere la espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di assunzione di tutte le obbligazioni che ne derivano. Sulle domande il Comitato, sentito il Consiglio generale, delibera con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti a scrutinio segreto. In caso di accettazione della domanda il Comitato fissa l’ammontare e le modalità di versamento del contributo associativo per l’anno in corso e attribuisce i voti spettanti nelle Assemblee che verranno convocate nell’anno stesso e in quello successivo. L’adesione all’Associazione è impegnativa per l’anno solare in corso alla data di accettazione della domanda e si rinnova automaticamente anno per anno, salvo che non venga comunicato il recesso mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre.
L’Associato che recede rimane obbligato a versare il contributo per l’intero anno nel corso del quale è stato comunicato il recesso e non ha diritto ad alcun rimborso ai sensi dell’articolo 37 del Codice Civile.
Il contributo associativo versato da ogni Associato non è trasmissibile a terzi.
Articolo 7
L’Associato che violi gravemente gli obblighi sociali o che agisca in modo pregiudizievole al raggiungimento degli scopi dell’Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio generale. La delibera deve essere comunicata all’Associato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Associato escluso rimane obbligato a versare il contributo per l’intero anno nel corso del quale è avvenuta l’esclusione e non ha diritto ad alcun rimborso ai sensi dell’articolo 37 del Codice Civile.
CAPO III
Fondo comune
Articolo 8
Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai contributi degli Associati di cui al successivo articolo 9 e da ogni altro bene o provento, acquistato o pervenuto all’Associazione.
Durante la vita dell’Associazione, in nessun caso possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve o fondi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 9
Gli Associati sono tenuti a versare un contributo annuo associativo nell’ammontare ed entro il termine fissati dall’Assemblea. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 6.
Tutti gli Associati sono tenuti a versare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un acconto sul contributo associativo commisurato, secondo quanto stabilito dal Comitato, al contributo versato l’anno precedente.
A carico degli Associati che, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione, richiedano specifiche prestazioni per loro particolari esigenze, il Comitato può deliberare una integrazione del contributo associativo determinato secondo i commi precedenti.
CAPO IV
Organi dell’Associazione
Articolo 10
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio generale
- il Comitato
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Direttore generale.
CAPO V
Assemblea
Articolo 11
L’Assemblea è costituita dagli Associati, rappresentati dal legale rappresentante o da un amministratore ovvero da un dipendente dell’Associato stesso all’uopo delegato. Gli Associati possono farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Lo stesso Associato non può rappresentare in Assemblea più di tre Associati.
Articolo 12
Ogni Associato ha diritto a cinque voti ai quali è aggiunto un voto ogni quarto di punto, o frazione, della quota percentuale di sua pertinenza calcolata sul totale dei contributi ordinari annuali versati l’anno precedente, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 6.
Articolo 13
L’Assemblea si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria su delibera del Comitato o a richiesta di un quinto degli Associati che indichino gli argomenti da trattare.
Articolo 14
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso per lettera raccomandata agli Associati, da spedirsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
L’avviso deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o da chi lo sostituisce a norma dell’ultimo comma del successivo articolo 22.
Spetta a chi presiede accertare la regolare costituzione dell’Assemblea e la legittimazione in proprio o per delega ad intervenire alla medesima e nominare il Segretario.
L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono complessivamente tutti gli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei quali dispongono i rappresentanti degli Associati presenti.
Le deliberazioni per essere valide devono essere prese con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti in proprio o per delega.
Per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere D., E., G., H., del successivo articolo 15 è necessaria la presenza anche in seconda convocazione di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono complessivamente tutti gli Associati, e l’approvazione con maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli Associati presenti in proprio o per delega.
Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto da chi l’ha presieduta e dal Segretario.
Articolo 15
Spetta all’Assemblea:
A. determinare gli orientamenti generali dell’azione dell’Associazione;
B. deliberare sulla Relazione annuale sull’attività svolta e sul rendiconto economico e finanziario della gestione;
C. stabilire l’ammontare e il termine di versamento del contributo annuo associativo;
D. nominare il Presidente dell’Associazione, scelto fra i componenti del Consiglio generale. E’ facoltà dell’Assemblea di nominare un Presidente
onorario;
E. determinare il numero dei membri del Comitato e nominarli;
F. nominare i componenti del Collegio dei Revisori e il relativo Presidente;
G. deliberare modifiche dello Statuto;
H. deliberare in merito allo scioglimento della Associazione e alle modalità della liquidazione.
CAPO VI
Consiglio generale
Articolo 16
Il Consiglio generale è composto da un rappresentante per ciascun Associato, su designazione dell’Associato stesso, scelto tra coloro che fanno parte del Consiglio di amministrazione o della Direzione generale.
La carica di membro del Consiglio generale è a tempo indeterminato. Ogni Associato può sostituire il proprio rappresentante in Consiglio generale in qualsiasi momento. Qualora uno dei membri del Consiglio generale venisse a cessare dalla carica ricoperta in seno all’Associato che l’ha designato, l’Associato stesso dovrà provvedere a designare un altro suo rappresentante.
Articolo 17
Al Consiglio generale compete di:
A. esprimere parere consultivo sulla Relazione annuale sull’attività svolta, sul rendiconto economico e finanziario della gestione e sul preventivo di
spesa per l’anno successivo;
B. esprimere parere consultivo sulle problematiche e sugli argomenti che gli vengono sottoposti dal Comitato;
C. esprimere parere consultivo sulle domande di adesione all’Associazione, secondo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 6;
D. esprimere parere consultivo sull’adesione dell’Associazione ad altri enti, associazioni o organizzazioni;
E. deliberare l’esclusione degli Associati secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.
Articolo 18
Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all’anno e in ogni caso quando lo stabilisca il Presidente o lo richieda un terzo dei suoi componenti che indichino gli argomenti da trattare.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell’ultimo comma del successivo articolo 22, con avviso contenente l’ordine del giorno da spedirsi tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
In caso d’urgenza può essere convocato con telegramma, fax o a mezzo di posta elettronica con invio da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione.
Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell’ultimo comma del successivo articolo 22.
I Consiglieri possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro componente del Consiglio generale. Uno stesso componente del Consiglio generale può essere portatore di una sola delega.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei componenti in carica, e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo diversa disposizione dello Statuto.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Presidente, in considerazione degli argomenti da trattare, può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio generale, a titolo consultivo o informativo, amministratori o dirigenti di Associati nonché dirigenti o funzionari dell’Associazione o esperti.
Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio generale e esercita le funzioni di Segretario. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio nomina di volta in volta il Segretario anche al di fuori del Consiglio generale stesso.
Delle deliberazioni del Consiglio generale viene redatto processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.
CAPO VII
Comitato
Articolo 19
Il Comitato è composto dal Presidente e da 10 a 15 membri, nominati dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio generale o, in numero non superiore a due, tra persone particolarmente competenti in materia bancaria e creditizia.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora uno o più dei membri del Comitato, fino ad un terzo del numero complessivo dei suoi membri, venissero a cessare dalla carica nel corso del
loro mandato, il Comitato stesso provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I membri del Comitato così nominati resteranno in carica fino alla prima riunione dell’Assemblea e, ove riconfermati, scadranno insieme con quelli in carica all’atto della nomina.
Nel caso venissero contemporaneamente a cessare dalla carica più di un terzo dei membri del Comitato nominati dall’Assemblea, questa dovrà essere convocata tempestivamente per provvedere alla sostituzione dei mancanti.
Articolo 20
Al Comitato competono tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare gli competono i poteri di:
A. determinare le direttive di azione dell’Associazione per l’assolvimento dei compiti e il raggiungimento delle finalità statutarie, nell’ambito
degli orientamenti stabiliti dall’Assemblea;
B. deliberare, sentito il parere del Consiglio generale, sulle domande di adesione all’Associazione;
C. deliberare, sentito il parere del Consiglio generale, sulla adesione dell’Associazione ad altri enti, associazioni od organizzazioni;
D. deliberare sulla costituzione di commissioni, composte anche da persone diverse dai propri membri, per lo studio di particolari problemi in materia
bancaria e creditizia;
E. nominare tra i suoi membri, che siano anche membri del Consiglio generale, uno o più Vice Presidenti;
F. deliberare l’emolumento del Presidente;
G. nominare il Direttore generale dell’Associazione, determinandone poteri, attribuzioni e retribuzione;
H. proporre al Consiglio generale l’esclusione dell’Associato secondo quanto previsto dal precedente articolo 7;
I. deliberare in via esclusiva in merito ad assunzioni, nomine, trattamento economico e a ogni altro provvedimento riguardante il rapporto di lavoro del
personale direttivo;
L. approvare la Relazione annuale sull’attività svolta e il progetto del rendiconto economico e finanziario della gestione e deliberare sul preventivo
di spesa per l’anno successivo;
M. formulare proposte all’Assemblea sull’ammontare e sul termine di versamento del contributo annuo associativo e stabilire la misura dell’acconto secondo
quanto previsto al penultimo comma del precedente articolo 9;
N. deliberare eventuali integrazioni del contributo associativo e le relative modalità di versamento, in caso di specifiche prestazioni richieste da uno o più Associati, secondo quanto previsto nell’ultimo comma del precedente articolo 9;
O. designare, ove di pertinenza dell’Associazione, i rappresentanti degli Associati in enti, associazioni od organizzazioni;
P. elaborare le modifiche statutarie da sottoporre alla delibera dell’Assemblea.
Articolo 21
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno e in ogni caso quando lo stabilisca il Presidente o lo richieda un terzo dei suoi componenti che indichino gli argomenti da trattare.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso contenente l’ordine del giorno da spedirsi tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
In caso d’urgenza può essere convocato con telegramma, fax o a mezzo di posta elettronica con invio da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione.
È ammesso che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell’ultimo comma del successivo articolo 22.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei componenti in carica, e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo diversa disposizione dello Statuto.
I componenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro membro del Comitato. Uno stesso componente può essere portatore di una sola delega.
Se un componente non partecipa a quattro o più riunioni del Comitato nel corso dello stesso mandato, il Comitato potrà deliberarne la cessazione dalla carica provvedendo alla sostituzione per cooptazione.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Presidente, in considerazione degli argomenti da trattare, può invitare ad intervenire alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo o informativo, amministratori o dirigenti di Associati nonché dirigenti o funzionari dell’Associazione o esperti.
Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, ed esercita le funzioni di Segretario. In caso di sua assenza o impedimento il Comitato nomina di volta in volta il Segretario anche al di fuori del Comitato stesso.
Delle deliberazioni del Comitato viene redatto processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.
CAPO VIII
Presidente
Articolo 22
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre volte.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio generale e il Comitato, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e delibera su quanto delegatogli dal Comitato.
La firma per gli atti dell’Associazione è attribuita al Presidente, il quale può delegare in tutto o in parte i poteri di firma al Direttore generale e a dirigenti e funzionari dell’Associazione, stabilendone le modalità e i limiti.
Il Presidente, in caso di urgenza motivata, può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla riunione immediatamente successiva del Comitato.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito da un Vice Presidente secondo ordine decrescente di anzianità anagrafica e, in caso di impedimento dei Vice Presidenti, dal membro del Comitato più anziano di età.
CAPO IX
Collegio dei revisori
Articolo 23
Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea tra coloro che facciano parte dell’amministrazione o della Direzione generale o centrale di Associati o tra professionisti esterni con qualifica di revisore legale.
I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nel caso venga a mancare per qualunque ragione uno dei Revisori effettivi gli subentrerà il supplente più anziano di età.
Il Collegio dei Revisori svolge il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione facendone relazione all’Assemblea annuale.
CAPO X
Direttore generale
Articolo 24
Il Direttore generale cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sovraintende al funzionamento di tutti i servizi e uffici dell’Associazione, nell’ambito dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Comitato.
Il Direttore generale:
A. esercita le funzioni di Segretario nelle riunioni del Consiglio generale e del Comitato; fa parte delle commissioni costituite a norma della lettera D. del precedente articolo 20; rappresenta l’Associazione negli organismi a carattere tecnico e consultivo;
B. è il capo del personale dell’Associazione e formula proposte al Comitato in merito ad assunzioni, nomine, trattamento economico e ogni altro provvedimento riguardante il rapporto di lavoro del personale direttivo;
C. rappresenta l’Associazione in giudizio;
D. provvede all’amministrazione ordinaria del patrimonio dell’Associazione e compie ogni atto conservativo e cautelativo del patrimonio medesimo;
E. predispone annualmente la Relazione sull’attività svolta, il rendiconto economico e finanziario della gestione e il preventivo di spesa per l’anno successivo.
CAPO XI
Gestione amministrativa e scioglimento
Articolo 25
La gestione amministrativa dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il rendiconto economico e finanziario della gestione è sottoposto all’Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione.
L’eventuale residuo è devoluto ad altra Associazione avente le finalità di cui al precedente articolo 2 ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ fatta comunque salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.